INDUSTRIA 4.0

Mantenimento dei requisiti obbligatori per i beni agevolati

Panoramica sul piano “Transizione 4.0”

Il piano Transizione 4.0 prevede al suo interno il Credito d’imposta in Beni strumentali (di seguito, per brevità, anche Industria 4.0): è così che, a partire dall’anno 2017, ha supportato le aziende italiane nell’acquisto di beni strumentali di nuova generazione, al fine di agevolare la digitalizzazione dei processi produttivi attraverso l’adozione di nuove tecnologie.

La pietra miliare del piano Industria 4.0, dal punto di vista applicativo, consiste senza alcun dubbio nella circolare n°4/E del 30/03/2017, nella quale vengono riportate le linee guida per l’accesso all’agevolazione recepita dall’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n.232.

La lista dei beni materiali che possono beneficiare della misura è riportata nell’allegato A alla legge di bilancio 2017 (leggi qui) e si articola su tre distinte linee d’azione:

Gruppo 1: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

Gruppo 2: Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

Gruppo 3: Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Al fine dell’applicazione dell’agevolazione, i beni inclusi nel primo gruppo sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti obbligatori:

  • controllo per mezzo di CNC, PLC o sistemi equipollenti;
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra i seguenti requisiti facoltativi:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

I beni inclusi nel secondo e nel terzo gruppo sono invece tenuti al rispetto del solo requisito di “interconnessione”.

Mantenimento dei requisiti 4.0

L’interconnessione del bene strumentale ai sistemi informatici di fabbrica risulta essere l’elemento fondamentale alla base del processo di digitalizzazione delle imprese: tramite la circolare n°177355 del 23 maggio 2018 del MiSE è stato chiarito che, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, l’interconnessione e le altre caratteristiche tecnologiche richieste dovranno essere presenti anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene è stato interconnesso.

L’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare 9/E del 23 luglio 2021, ha in seguito affermato che il mantenimento dei requisiti tecnologici richiesti deve perdurare per l’intero periodo di accertamento della dichiarazione in cui il relativo credito è iscritto, e che sarà responsabilità “dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

La circolare 9/E precisa che il possesso di una perizia 4.0 fornita da un ingegnere autorizzato, un attestato di conformità 4.0 rilasciato da un ente certificato o un’autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’azienda beneficiaria, rappresenta essenzialmente una “fotografia” scattata in una data specifica e non è in alcun modo sufficiente per comprovare che l’asset ha mantenuto tutti i requisiti durante l’intero periodo di fruizione del beneficio. Può infatti accadere che, una volta ottenuta la perizia, l’azienda beneficiaria non utilizzi il bene in logica 4.0 e/o apporti modifiche all’asset in questione, compromettendo alcuni dei requisiti tecnici obbligatori e, di fatto, rendendo il macchinario non più conforme alle norme in vigore.

Come dimostrare allora il mantenimento dei requisiti mediante “adeguata e sistematica reportistica”?

Le strade percorribili sono due:

  • implementazione di procedure interne all’azienda beneficiaria in grado di dimostrare nel tempo, e senza alcun dubbio, le “transazioni” dei dati tra la macchina e il sistema informativo di riferimento;
  • fare affidamento al certificatore che ha elaborato la perizia o su altro esperto tecnico tramite audit periodici (ad esempio, una volta all’anno) per la conseguente elaborazione di documentazione tecnica attestante il mantenimento dei requisiti 4.0.

La situazione consigliabile è sicuramente la seconda, in quanto la documentazione fornita da una terza parte indipendente possiede un forte valore probatorio in grado di prevenire il rischio di sanzioni o lunghi contenziosi, specialmente nei casi in cui si è scelto di procedere con l’autocertificazione.

BeEngineered ti aiuta fornendoti i servizi: 
  • predisposizione della perizia 4.0 e dell’analisi tecnica attestanti il rispetto dei requisiti richiesti;
  • monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel tempo;
  • redazione dell’analisi tecnica a supporto della dichiarazione resa dal legale rappresentante;
  • verifica e adeguamento della perizia e dell’analisi tecnica esistenti;
  • formazione e predisposizione della documentazione per l’autovalutazione interna del mantenimento dei requisiti.
Per richiedere maggiori informazioni contattaci a: info@beengineered.it
Grazie per l’attenzione e a presto con un nuovo articolo tecnico! 😉

Luca Bocchi

TI POTREBBE INTERESSARE…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.