Consulenze, perizie tecniche per Crediti d’imposta in beni strumentali

INDUSTRIA 4.0

Transizione al Regolamento Macchine UE 2023/1230

Con l’entrata in vigore del Regolamento Macchine UE 2023/1230, il 29 giugno 2023, l’Unione Europea ha avviato un importante aggiornamento nella sicurezza degli impianti e delle macchine industriali. Il nuovo regolamento sarà applicabile dal 20 gennaio 2027 e sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE, che da vent’anni rappresenta il riferimento normativo per la progettazione e la commercializzazione delle macchine nel mercato europeo, e che a partire da tale data sarà definitivamente abrogata.

La scelta del legislatore europeo di passare da una direttiva a un regolamento riflette l’evoluzione del contesto industriale europeo: mentre la Direttiva richiede il recepimento nei singoli ordinamenti nazionali, il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I suoi obiettivi sono infatti quelli di:

  • uniformare maggiormente i criteri di conformità all’interno dell’Unione Europea;
  • ridurre le divergenze interpretative tra i diversi Paesi;
  • rafforzare il livello di sicurezza delle macchine;
  • introdurre requisiti aggiornati in relazione alle nuove architetture industriali e tecnologiche.

La suddetta evoluzione del contesto industriale europeo, variato profondamente rispetto a quello del 2006, deriva da una trasformazione tecnologica profonda e caratterizzata dalla diffusione di paradigmi e tecnologie assenti o ancora poco utilizzati nel 2006, come:

  • Industria 4.0 e IoT;
  • interconnessione OT/IT;
  • software safety-related;
  • intelligenza artificiale;
  • manutenzione remota;
  • aggiornamenti firmware e software over-the-air;
  • cybersecurity industriale;
  • robotica collaborativa e sistemi autonomi.
Rileva la prima messa a disposizione sul mercato

Il criterio giuridico di riferimento è chiaro: la macchina deve rispettare la normativa vigente al momento della sua prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea. Il passaggio dalla Direttiva al nuovo Regolamento interesserà i cicli di produzione delle macchine – dalla progettazione alla messa in servizio – poiché essi hanno durate prolungate nel tempo. Questo significa che le macchine, che al 20 gennaio 2027 si troveranno ancora:

  • in fase di progettazione,
  • in costruzione,
  • installate presso il cliente ma non ancora marcate CE,
  • stoccate nei magazzini logistici in attesa di vendita e/o spedizione,

dovranno essere dichiarate conformi al Regolamento UE 2023/1230 e  alle altre direttive/norme applicabili. Rimane invece valida la conformità alla Direttiva 2006/42/CE per le macchine immesse sul mercato entro 19 gennaio 2027.

01. Regolamento macchine UE 2023 1230 e immissione sul mercato
Impianti complessi

Un caso particolare riguarda gli impianti complessi e gli insiemi di macchine, che non vengono commercializzati come macchina completa ma sono installati e collaudati direttamente presso il sito dell’utilizzatore finale. In questi casi, non si considera come “prima immissione sul mercato” la consegna dei singoli componenti presso la sede dell’utilizzatore, ma il momento in cui l’impianto è installato, collaudato e in grado di essere oggetto di dichiarazione di conformità CE.

Pertanto, si delineano due principali casistiche:

  • CASO 1:
  • consegna dei componenti: dicembre 2026;
  • completamento installazione, collaudo e firma della dichiarazione di conformità: entro il 19 gennaio 2027.

In questo primo scenario, l’impianto ricadrà nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

  • CASO 2:
  • consegna dei componenti: dicembre 2026;
  • completamento installazione, collaudo e firma della dichiarazione di conformità: aprile 2027.

In questo secondo scenario, l’impianto ricade nel campo di applicazione del Regolamento UE 2023/1230, poiché la conformità deve essere valutata rispetto al quadro normativo vigente al termine della fase di installazione.

02. Regolamento macchine UE 2023 1230 Impianti Complessi
Macchine prodotte in serie e stock di magazzino

Un’altra casistica riguarda le macchine costruite in serie prima del 20 gennaio 2027: anche in questo caso, vale il principio generale relativo alla loro prima immissione sul mercato.

Pertanto, si delineano due principali casistiche:

  • CASO 1:
  • macchina progettata, prodotta e stoccata nel 2026;
  • macchina venduta entro il 19 gennaio 2027.

La macchina rientra nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

  • CASO 2:
  • macchina progettata, prodotta e stoccata nel 2026;
  • macchina venduta dopo il 19 gennaio 2027;

La macchina rientra nel campo di applicazione del Regolamento Macchine UE 2023/1230.

Nel caso di macchine in stock per le quali non sia prevedibile con certezza il momento effettivo della vendita o della prima messa a disposizione sul mercato, può essere adottata una soluzione documentale di transizione. Questa prevede la predisposizione di una dichiarazione di conformità che richiami sia la Direttiva Macchine sia il Regolamento Macchine, precisando il criterio temporale di applicazione:

  • conformità alla Direttiva 2006/42/CE, se la macchina è immessa sul mercato entro il 19 gennaio 2027;
  • conformità al Regolamento UE 2023/1230, se la macchina è immessa sul mercato dal 20 gennaio 2027.

Direttiva e Regolamento non si applicano contemporaneamente, quindi la dichiarazione dovrà esplicitare quale regime sia da considerare in funzione della data di effettiva messa a disposizione del prodotto.

03. Regolamento macchine UE 2023 1230 macchine in serie
Il passaggio al Regolamento Macchine nel nuovo Iperammortamento 2026

Un ulteriore aspetto che merita attenzione riguarda il rapporto tra il Regolamento Macchine UE 2023/1230 e le agevolazioni su beni strumentali nuovi, come il c.d. Iperammortamento 2026.

Tutti i beni rientranti nell’iperammortamento devono rispettare il c.d. requisito 5 di “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”, con il passaggio dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE al Regolamento UE 2023/1230 che impone una riflessione approfondita sul tema.

Nella logica della perizia 4.0, il perito incaricato non deve semplicemente verificare che il bene sia marcato CE, ma che esso sia conforme ai più recenti standard di sicurezza applicabili all’entrata in funzione del bene. Ne consegue che:

  • una macchina marcata CE e dichiarata conforme alla Direttiva Macchine,
  • ma immessa sul mercato dopo il 20 gennaio 2027,

non può essere messa in funzione e non rispetta nemmeno il requisito 5.

Si osserva che il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230 introdurrà un approccio più ampio rispetto alla Direttiva Macchine, soprattutto nei casi in cui il comportamento di sicurezza della macchina dipende da:

  • software embedded;
  • sistemi di controllo digitali;
  • aggiornamenti software;
  • componenti interconnessi e funzioni cyber-fisiche.

La verifica del rispetto del requisito 5 dovrà quindi prevedere una valutazione che coinvolga anche le architetture OT/IT e il safety digitale: se il comportamento della macchina dipende dal software o dalla rete, allora anche questi elementi entrano nella valutazione di conformità CE.

La marcatura CE continuerà formalmente a essere apposta sulla macchina, ma il perimetro tecnico della conformità si estenderà oltre la componente meccanica/elettrica tradizionale.

Bibliografia

Regolamento Macchine UE 2023 1230

Direttiva 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2006

UNI EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”

Luca

Dott. Per. Ind. Luca Bocchi

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